Art. 11
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti
In vigore dal 24 lug 1998
Perizie, analisi statistiche ed economiche
e consultazione di esperti
1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.
2. Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all', comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonché a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell', comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell', comma 1, lettera b).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-11