Art. 16
Istruttoria per le operazioni di concentrazione
In vigore dal 23 gen 2025
1. Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell' della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all', comma 4, della legge. Il provvedimento è notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all', comma 01.
2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano, ai sensi dell', comma 1, ai soggetti nei cui confronti è stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti.
3. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell', comma 8, della legge, è comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa di cui al comma 1.
4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro delle imprese e del made in Italy.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-16