Art. 6

Avvio dell'istruttoria

In vigore dal 23 gen 2025
1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli , comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all' della legge. 2. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell', comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell' della legge, l'Autorità può procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione. 3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria indica gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all', comma 1, della legge. 4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato nelle forme di cui all', comma 01, alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che ai sensi dell', comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne è data immediata comunicazione all' Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214. 6. Nel caso che per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione è effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità. 7. Dell'avvio dell'istruttoria è data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-6

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