Art. 3
Comunicazione volontaria delle intese
In vigore dal 23 gen 2025
1. Le comunicazioni volontarie di intese di cui all' della legge sono presentate, ai sensi dell', da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate; esse contengono le informazioni e recano gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.
2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorità, e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.
3. L'Autorità informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all' della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione è comunicata all'Autorità, non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all' della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.
5. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-3