Art. 7

Partecipazione all'istruttoria

In vigore dal 23 gen 2025
1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell', comma 4; b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio dell'istruttoria.In particolare, l'istanza di partecipazione deve fornire documentata e adeguata motivazione in merito allo specifico interesse ad intervenire. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di: a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri; b) accedere ai documenti, ai sensi dell'. 3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell', comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell', comma 1, della legge. 4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia....

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-7

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Partecipazione all'istruttoria (Art. 7 Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo