Art. 10

I s p e z i o n i

In vigore dal 23 gen 2025
1. Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell', commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti. 2. I funzionari dell'Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall', comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalità di mora previste dall', comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. 2-bis. Nel caso dell'attività ispettiva di cui all', comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresì il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso. 3. Ai fini delle sanzioni previste dall', comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonché delle penalità di mora previste dall', comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti: a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale. 3-bis. Le sanzioni previste dall', comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalità di mora previste dall', comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità. 4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, su qualsiasi forma di supporto o dispositivo. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185. 6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione. 7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-10

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