Art. 13

Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

In vigore dal 23 gen 2025
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all', comma 1. 2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio. 3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi. 4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati. 5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. 5-bis. Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e le altre autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. 6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra... l'Autorità e le altre amministrazioni o organi dello Stato, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. 7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate. 8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato. 9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni. 10. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'. 11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.... 12. Il collegio può, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, definire le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i costi di riproduzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-13

In sintesi

L'articolo riconosce ai soggetti direttamente interessati il diritto di visionare i documenti durante l'istruttoria dell'Autorità per intese, abusi di posizione dominante o concentrazioni. L'accesso a informazioni riservate o segreti commerciali è limitato a quanto strettamente necessario per garantire il contraddittorio o la difesa. Alcuni atti interni, note di studio e documenti di raccordo con l'Unione europea o altre autorità sono sottratti all'accesso. Chi vuole proteggere i propri dati riservati deve farne espressa richiesta motivata fornendo una versione non confidenziale degli atti.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e bilancia il diritto di difesa e di accesso agli atti dei soggetti coinvolti nei procedimenti antitrust con la tutela della riservatezza e dei segreti commerciali delle imprese.

A chi si applica

Si applica ai soggetti direttamente interessati e alle imprese coinvolte nei procedimenti istruttori davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché agli uffici dell'Autorità stessa.

Esempio pratico

Un'azienda indagata per presunta intesa anticoncorrenziale richiede l'accesso ai documenti del fascicolo istruttorio dell'Autorità per potersi difendere. La controparte che ha fornito bilanci e strategie commerciali presenta una richiesta motivata allegando una versione oscurata (non confidenziale) dei documenti per evitarne la divulgazione integrale.

Adempimenti e conseguenze

L'accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata. Chi vuole salvaguardare la riservatezza deve presentare apposita richiesta motivata e la versione non confidenziale del documento, pena la presunzione di non riservatezza delle informazioni fornite.

Cosa è cambiato

Il D.P.R. 18 novembre 2024, n. 214 ha introdotto il comma 5-bis (che sottrae all'accesso i documenti sui rapporti con l'Unione europea e con le autorità garanti degli altri Stati membri) e ha modificato i commi 6, 7, 11 e 12 dell'articolo 13.

Domande frequenti

Come si tutelano i segreti commerciali e le informazioni riservate fornite all'Autorità?I soggetti interessati devono presentare un'apposita richiesta motivata indicando i documenti o le parti da secretare e fornendo contestualmente una versione non confidenziale; in mancanza di tale richiesta, gli uffici presumono che i documenti non contengano dati riservati.
Quali documenti sono sempre sottratti al diritto di accesso?Sono sottratti all'accesso le note, le proposte e le elaborazioni interne degli uffici a scopo di studio e preparazione degli atti, nonché i documenti relativi ai rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea o le altre autorità garanti degli Stati membri.
L'Autorità può posticipare l'accesso ai documenti?Sì, l'ufficio può differire motivatamente l'accesso fino a quando non sia accertata la rilevanza dei documenti per la prova delle infrazioni, e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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