Capo VII
Art. 22
Registrazione dati del censimento
In vigore dal 21 feb 1998
1. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate dall'ISTAT ai soggetti previsti dall', commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare che il trattamento dei dati si svolga in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dagli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Napolitano, Ministro dell'interno Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 20, in conformità di quanto deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza dell'11 dicembre 1997, con esclusione:
dell', comma 1, limitatamente alle parole: "della pesca, della istruzione e della sanità, nonché le istituzioni pubbliche e private";
dell', limitatamente alla parola: "amministrativi" di cui alla lettera a) e alla parola "strutturali" di cui alla lettera b);
dell', comma 1, limitatamente alla parola: "amministrativi";
dell', comma 4, limitatamente alle parole: "da inviare al Nucleo di monitoraggio delle attività del censimento di cui all'";
dell';
dell', comma 3, limitatamente alle parole: "Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell', comma 2";
dell', comma 5, limitatamente alle parole: "disposte ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni";
dell', comma 2.
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9, in conformità di quanto deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 23 gennaio 1998 si registrano:
a) l', comma 1, (limitatamente alle parole: "della pesca, dell'istruzione e della sanità, nonché le istituzioni pubbliche e private");
b) gli , comma 3 (limitatamente alle parole: "Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell', comma 2") e 20, comma 2,
apponendo il visto con riserva unicamente alla disposizione indicata sub a).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-22