Capo II

Art. 5

Questionari del censimento

In vigore dal 21 feb 1998
1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte dai dati dei principali archivi (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) e, ove necessario, con appositi questionari predisposti dall'ISTAT. 2. I modelli di rilevazione e gli altri stampati necessari sono forniti dall'ISTAT. 3. È fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-5

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