Capo III
Art. 6
Organi di censimento
In vigore dal 21 feb 1998
1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni di censimento, avvalendosi degli uffici di statistica di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; adotta i provvedimenti e le misure ritenute nececcarie per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. L'ISTAT si avvale altresì dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolura (Unioncamere).
2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale della collaborazione degli uffici di statistica delle CCIAA, di cui al decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322, e degli uffici di statistica dei comuni, interessati dall'indagine. A detti uffici sono attribuite le funzioni di ufficio di censimento ed al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. Per le CCIAA e per i comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del citato decreto n. 322 del 1989 il segretario generale ed il sindaco, ciascuno per la propria amministrazione, costituiscono un ufficio di statistica protempore e attribuiscono le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento ad un dipendente munito di adeguta professionalità. L'ISTAT può altresì avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all', comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte, ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1996, n. 681, dagli uffici di statistica delle province.
4. Nel caso si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, può avocare a sè l'esercizio delle relative funzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-6