Capo III

Art. 10

Controlli e riepilogo dei dati

In vigore dal 21 feb 1998
1. Gli uffici di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei dati risultanti dai modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. La incompletezza e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante altre forme di accertamento. 2. Gli uffici di censimento compilano i rapporti previsti sull'andamento delle attività censuarie e i relativi riepiloghi secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-10

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