Capo IV
Art. 15
Conferimento incarico
In vigore dal 21 feb 1998
1. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all' e redige l'elenco delle persone da ammettere al corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio di censimento effettua una selezione, secondo criteri e modalità stabiliti da apposita circolare emanata dall'ISTAT.
2. Il corso di istruzione per i rilevatori riguarda le norme e le modalità di rilevazione.
3. Il segretario generale della CCIAA ed il sindaco per gli uffici dei comuni interessati dall'indagine, d'intesa con il responsabile dell' ufficio di censimento, sollevano dall'incarico i rilevatori e i coordinatori, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, a cura dei suddetti organi, con le persone che abbiano superato la selezione di cui al comma 1, ovvero, in caso di impossibilità, con altre persone scelte con le modalità di cui al presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-15