Capo VI

Art. 18

Fornitura dei dati

In vigore dal 21 feb 1998
1. L'ISTAT, ultimate le operazioni di controllo, fornisce tempestivamente agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, che ne facciano motivata richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, riferiti alle singole unità di rilevazione o di osservazione relativi al territorio di rispettiva competenza. Si intendono facenti parte di quest'ultimo anche le porzioni di territorio limitrofe per le quali sia indispensabile, per le amministrazioni a cui detti uffici appartengono, avere conoscenza dei dati rilevati con il censimento, per l'esercizio dei loro compiti istituzionali. 2. I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene, unicamente per elaborazioni statistiche, nei rispetto degli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che sono concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e spedizione. 4. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 5. Ai sensi di quanto disposto dall' della legge 31 dicembre 1996, n. 681, e per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'ISTAT fornisce alle CCIAA, per il tramite dell'Unioncamere, e limitatamente al rispettivo territorio di competenza, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall', comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-18

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