Capo VII
Art. 21
Gestione dei fondi
In vigore dal 21 feb 1998
1. I comuni e le CCIAA, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione in relazione alle esigenze operative.
2. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni appositamente impartite dall'ISTAT.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-21