Capo V
Art. 17
Tutela del segreto statistico
In vigore dal 21 feb 1998
1. Fatto salvo qunto disposto dall', la tutela del segreto statistico e d'ufficio in ordine ai dati e alle notizie raccolte in occasione del censimento è assicurata secondo le diposizioni dettate dall' della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
2. Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico, al fine di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-17