Capo IV
Art. 14
Trattamenti giuridico ed economico
In vigore dal 21 feb 1998
1. Le CCIAA e i comuni interessati dall'indagine possono assumere, ai sensi dell', comma 1, della legge 31 dicembre l996, n. 681, rilevatori e coordinatori con contratto a tempo determinato in relazione alla durata dell'effettuazione delle operazioni censuarie, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata e delle indicazioni e modalità definite dall'ISTAT, ove non sia possibile attribuire l'incarico a dipendenti professionalmente idonei. Le assunzioni sono disposte eclusivamente per l'effettuazione delle operazioni indicate dall', rispettivamente, per le CCIAA ed i comuni.
2. I rilevatori e i coordinatori sono scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle norme per accedere ai pubblici impieghi che abbiano fatta apposita domanda nei termini e con le modalità stabilite dall'ufficio di censimento in conformità alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma universitario e della laurea conseguiti nelle discipline statistiche.
3. I dipendenti degli enti di cui al comma l che intendessero prendere parte in qualità di rilevatori o di coordinatori alle operazioni del censimento devono presentare apposita domanda all'amministrazione di appartenenza. Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell', comma 2.
4. Gli aspiranti agli incarichi connessi alle operazioni censuarie devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.
5. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e le prestazioni svolte dai dipendenti degli organi censuari al di fuori dell'orario di lavoro sono coperte da una assicurazione contro gli infortuni, connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione è stipulata dall'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'istituto, evitando duplicità di coperture assicurative a carico delle amministrazioni pubbliche. La relativa spesa grava sul finanziamento disposto dalla legge 31 dicembre l996, n. 681.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-14