Capo II
Art. 4
Unità di rilevazione e di osservazione del censimento
In vigore dal 21 feb 1998
1. L'unità di rilevazione del censimento è l'unità giuridicoeconomica; l'unità di osservazione è l'unità giuridicoeconomica unitamente alle sue unità locali.
2. Per unità giuridicoeconomica s'intende l'organizzazione di una attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.
3. Per unità locale si intende il luogo variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresì unità locali, semprechè fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale, anche la sede d'impresa, nonché le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-4