Capo I
Art. 2
Campo di osservazione del censimento
In vigore dal 21 feb 1998
1. Il censimento rileva per ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche fondamentali delle unità giuridicoeconomiche iscritte nel registro di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei liberi professionisti tenuti all'iscrizione agli albi professionali secondo le leggi in vigore. Restano escluse dal censimento le unità esercenti, in prevalenza, attività economiche nei settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura, della pesca, della istruzione e della sanità, nonché le istituzioni pubbliche e private.
2. Per un campione di unità giuridicoeconomiche e per le relative unità locali da esse dipendenti il censimento rileva, inoltre, alcuni caratteri strutturali, quali l'organizzazione produttiva e la presenza sui mercati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-2