Capo III

Art. 7

Operazioni di censimento

In vigore dal 21 feb 1998
1. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività ed efficienza, con l'ausilio di sistemi informatizzati; esse si svolgono nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché in conformità alla normativa in materia di segreto statistico, di cui agli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Le operazioni di censimento sono svolte in conformità alle disposizioni contenute nell' e nelle circolari emanate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322. 3. L'ISTAT, mediante apposita circolare, definisce per alcune unità giuridicoeconomiche di particolare dimensione o rilevanza procedure differenziate per la raccolta delle informazioni. 4. Al fine di assicurare il monitoraggio ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici regionali dell'ISTAT e gli uffici di statistica delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, un rapporto periodico sull'andamento complessivo dell'attività censuaria (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-7

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