Capo I

Art. 3

Organizzazione del censimento e date di rilevazione

In vigore dal 21 feb 1998
1. Il censimento si articola in due fasi: a) la prima ha inizio nel corso del 1997 e deve rilevare le informazioni desunte dalla integrazione dei principali archivi (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti), verificandone la completezza, l'esaustività e la qualità dei dati, avendo come data di riferimento il 31 dicembre 1996. Dette operazioni sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); b) la seconda, che si svolge a conclusione delle operazioni di cui alla lettera a), e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, è finalizzata agli approfondimenti (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) anche mediante l'utilizzazione di tecniche campionarie. Dette operazioni sono svolte dall'ISTAT in collaborazione con le CCIAA e con i comuni previsti nel piano di campionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-3

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