Capo I

Art. 1

O b i e t t i v i

In vigore dal 21 feb 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 14 giugno 1996; Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell', comma 4, della citata legge n. 681 del 1996, alla definizione della data e delle norme di esecuzione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Capo I Obiettivi e campo di osservazione . O b i e t t i v i 1. Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di seguito denominato "censimento", ha i seguenti obiettivi: a) fornire informazioni aggiornate sul sistema economico dell'industria e dei servizi; b) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-1

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