Capo III

Art. 8

Pubblicità del censimento

In vigore dal 21 feb 1998
1. L'ISTAT svolge opera informativa e divulgativa sulle finalità e sulle modalità di attuazione del censimento, avvalendosi, in tale attività, anche degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale. 2. Le amministrazioni e gli enti che intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza, assumendone il relativo onere finanziario, ne informano preventivamente l'ISTAT al fine del necessario coordinamento. 3. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda, affissi a cura dei comuni, forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , comma l, lettera g), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-8

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