Capo III

Art. 13

Divieto di indagini aggiuntive

In vigore dal 21 feb 1998
1. È fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura e da chiunque dispone.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-13

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