Capo III
Art. 11
Revisione e codifica dei questionari
In vigore dal 21 feb 1998
1. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione, codifica ed eventuale controllo dei questionari di rilevazione dei censimenti secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.
2. Le persone incaricate delle operazioni di revisione e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalità stabilite dall'ISTAT.
3. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine, che li assolvono mediante l'utilizzazione del contributo forfettario previsto dall', comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-11