Art. 4 · Unità di rilevazione e di osservazione del censimento
Capo II

Art. 4

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Unità di rilevazione e di osservazione del censimento

In vigore dal 21 feb 1998
1. L'unità di rilevazione del censimento è l'unità giuridicoeconomica; l'unità di osservazione è l'unità giuridicoeconomica unitamente alle sue unità locali. 2. Per unità giuridicoeconomica s'intende l'organizzazione di una attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita. 3. Per unità locale si intende il luogo variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresì unità locali, semprechè fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale, anche la sede d'impresa, nonché le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-4