Capo VII

Art. 20

Contributo per le spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento

In vigore dal 21 feb 1998
Contributo per le spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento 1. L'ISTAT è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall', comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo è corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza. 2. Una quota pari al 2 per cento del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari indicati nell' ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi, che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Le modalità e i criteri di erogazione del suddetto compenso sono definiti in sede di contrattazione decentrata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-20

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