Capo VI
Art. 19
Diffusione dei dati di censimento
In vigore dal 21 feb 1998
1. Collezioni campionarie di dati tratti dai risultati definitivi del censimento sono distribuiti, presso gli uffici di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale, secondo le modalità indicate dall' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le procedure per la diffusione dei dati, di cui al comma 1, sono svolte in conformità a quanto stabilito dall' del presente regolamento e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché dagli e seguenti del capo V del regolamento CE n. 322 del 17 febbraio 1997.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-19