Capo II
Art. 5
5 / 22Questionari del censimento
In vigore dal 21 feb 1998
1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte dai dati dei principali archivi (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) e, ove necessario, con appositi questionari predisposti dall'ISTAT.
2. I modelli di rilevazione e gli altri stampati necessari sono forniti dall'ISTAT.
3. È fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-5