Art. 8

Direttore dell'Istituto

In vigore dal 7 ago 2012
1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito, ai sensi e con le modalità di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalità scientifica, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso. 2. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta con l'osservanza della stessa procedura, tenuto conto dei risultati raggiunti, avuto riguardo a quanto esposto nella dichiarazione programmatica di cui al seguente comma 4, lettera b). 3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dall', comma 14, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e con riferimento ai contratti del comparto ricerca. 4. Il direttore dell'Istituto: a) attua i programmi generali e realizza gli obiettivi indicati dal Ministro della sanità; b) entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico indica con una relazione programmatica al Ministro della sanità, al comitato amministrativo, al comitato scientifico, le linee e le priorità che intende perseguire; c) sovraintende al funzionamento e alle attività dell'Istituto; d) predispone il piano di attività annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di delibera del comitato amministrativo; e) cura la esecuzione delle delibere adottate dal comitato amministrativo; f) predispone, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente; h) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto; i) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, sentito il comitato scientifico, e di direttore dei laboratori, dei servizi tecnici, di reparto e di ogni altra struttura interna, ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 7 agosto l973, n. 519, fatto salvo quanto previsto dall' del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall' del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di laboratorio dallo stesso delegato o, in assenza di delega, da colui che vanta la maggiore anzianità di servizio nella funzione. 6. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, le cui attribuzioni possono essere affidate ad un direttore di laboratorio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-8

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