Art. 11

Gestione finanziaria

In vigore dal 7 ago 2012
1. Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti amministrativi secondo la rispettiva competenza sulla base delle assegnazioni disposte dal direttore dell'Istituto ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del creditore, è effettuata dal competente ufficio previa verifica della relativa documentazione. 3. La liquidazione delle forniture dei beni, lavori e servizi, viene operata sulla base del buono di ordinazione vistato dal consegnatario, della richiesta di pagamento o del prospetto di liquidazione e dei documenti attestanti la regolare esecuzione delle relative prestazioni o dei verbali di collaudo. 4. Gli ordinativi sono firmati dal direttore dell'Istituto stesso o dai dirigenti responsabili secondo le rispettive competenze. 5. I titoli di spesa sono inviati direttamente alla sezione di tesoreria tramite l'ufficio centrale di ragioneria. 6. Per i pagamenti all'estero si applicano le vigenti disposizioni normative. 7. L'ufficio centrale di ragioneria, istituito presso l'Istituto superiore di sanità dall' della legge 20 giugno 1952, n. 724, esercita il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto stesso. 8. Con provvedimento del direttore dell'Istituto sono nominati il consegnatario ed il cassiere. 9. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 10. Il conto consuntivo della gestione delle entrate e delle spese è trasmesso al Ministro della sanità entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto è costituito dal conto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dalla relazione sui risultati della gestione predisposta dal direttore dell'Istituto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-11

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