Art. 10
Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione
In vigore dal 7 ago 2012
Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione 1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, in termini di competenza e di cassa, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno ed adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministro della sanità entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla sua deliberazione.
2. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio ed è corredato altresì dei dati sulla consistenza numerica del personale in servizio. Unitamente al bilancio di previsione è allegato un bilancio pluriennale correlato al piano triennale di attività.
3. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttività e proficuità nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.
4. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
5. Il servizio di tesoreria dell'Istituto è espletato a mezzo contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.
6. Alla contabilità speciale affluiscono tutte le entrate dell'Istituto e alla medesima vengono imputati tutti i pagamenti da farsi per conto di essa.
7. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
8. Sono vietate gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559.
9. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate negli esercizi successivi.
10. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle entrate derivanti dalle seguenti voci:
a) tariffe dei servizi a pagamento resi dall'Istituto ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
b) quote di cui all', comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
c) proventi dei contratti di licenza di sfruttamento di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per le cessioni di "know-how" i cui diritti economici appartengono all'Istituto;
d) proventi derivanti dalla vendita dei beni dichiarati fuori uso;
e) altri eventuali proventi.
11. L'istituto, inoltre, provvede all'autonoma gestione delle spese derivanti dalle seguenti voci:
a) spese per organi istituzionali e per il personale;
b) spese per il funzionamento dell'Istituto;
c) spese per l'acquisto di beni e servizi;
d) spese per liti;
e) i contributi di cui all', comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
f) ogni eventuale spesa idonea per realizzare i compiti dell'Istituto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-10