Art. 13

Attività contrattuale

In vigore dal 7 ago 2012
1. L'attività contrattuale dell'Istituto è soggetta preliminarmente a parere vincolante, sulla convenienza giuridico-amministrativa ed economica, di apposita commissione, nominata con decreto del Ministro della sanità, che si esprime su progetti di contratto passivi eccedenti la somma di L. 150.000.000 e che importino spesa fino a L. 300.000.000 per le procedure negoziate e fino a L. 600.000.000 per le procedure aperte, nonché sui progetti di contratti attivi di importo superiore a L. 75.000.000. 2. La commissione di cui al precedente comma, di durata triennale, è composta da un magistrato di Consiglio di Stato, presidente, da due direttori di laboratorio e dal dirigente generale-direttore amministrativo dell'Istituto e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, indicato dal ragioniere generale. 3. Per limiti di spesa superiori a L. 600.000.000 per le procedure aperte e L. 300.000.000 per quelle negoziate, l'attività contrattuale è soggetta al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, che si esprime sul relativo progetto di contratto. 4. Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire 150.000.000, nonché, quando sul contratto si sia espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensioni di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione del lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente L. 80.000.000. 5. La commissione di cui al comma 1 esprime, altresi, parere sui progetti di contratto da sottoporre al Consiglio di Stato, dopo aver proceduto all'analisi dei costi e alla valutazione della rispondenza degli oggetti dei predetti contratti alle esigenze dei laboratori e servizi richiedenti. 6. Fermo restando quanto precede, l'Istituto superiore di sanità provvede direttamente alla vendita dei beni non più utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione, istituita presso l'Istituto. 7. I contratti anche con ditte estere sono stipulati da un dirigente amministrativo in forma pubblica o privata, secondo le vigenti disposizioni di legge o mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. (Il comma 8 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo