Art. 9
Organizzazione dell'Istituto
In vigore dal 7 ago 2012
1. L'Istituto è articolato in dipartimenti, laboratori, servizi generali e servizi tecnici.
2. I laboratori si articolano in reparti; i servizi tecnici si articolano in unità funzionali.
3. I dipartimenti svolgono funzioni di coordinamento di laboratori o servizi al fine del miglior utilizzo delle risorse finalizzate a specifici programmi o alla razionalizzazione dell'attività scientifica dell'ente.
4. La direzione dei dipartimenti è affidata ad un direttore di laboratorio, nominato ai sensi dell', comma 4, lettera i), del presente regolamento. Col provvedimento di nomina sono, altresì, individuati i compiti allo stesso affidati, comunque finalizzati alla realizzazione del coordinamento di cui al comma 3 e la durata nelle relative funzioni.
5. Il consiglio di laboratorio di cui all' della legge 7 agosto 1973, n. 519, si riunisce altresì mensilmente con la partecipazione di tutti i laureati tecnici per l'esame dello svolgimento dell'attività scientifica.
6. L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-9