Art. 4

Borse di studio

In vigore dal 7 ago 2012
1. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, entro il limite di spesa di 500 milioni. 2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali. 3. Le borse di studio vengono conferite mediante pubblico concorso e hanno durata annuale, le stesse sono rinnovate per non più di un biennio. 4. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore è composta dal direttore dell'Istituto, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due direttori di laboratorio, da due professori universitari, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario. 5. Le borse di studio sono conferite con provvedimento del direttore dell'Istituto. 6. I requisiti e le modalità di fruizione sono individuati con provvedimento del Ministro della sanità. 7. L'attività svolta durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e ricerca, di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519, costituisce titolo di particolare rilevanza ai fini della valutazione, nell'ambito dei concorsi per l'accesso ai profili di dirigente di ricerca e tecnologo dell'Istituto superiore di sanità, relativamente ai settori attinenti a tali attività, qualora essa sia giudicata eccellente dal comitato scientifico. Il comitato scientifico determina i criteri di valutazione di detta attività, secondo i correnti parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-4

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Borse di studio (Art. 4 Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'.) — Testo vigente | Portale Normativo