Art. 1
Funzioni e compiti
In vigore dal 7 ago 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Funzioni e compiti
1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:
a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica;
b) esercita attività di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica;
c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;
d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici;
e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;
f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo
igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui è vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
g) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
h) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
i) stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
l) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;
m) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
n) appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-1