Art. 3

Incarichi temporanei di collaborazione

In vigore dal 7 ago 2012
1. L'Istituto ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici di cui agli accordi di collaborazione del precedente articolo, nonché per la realizzazione dei progetti d'interesse nazionale di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e degli altri programmi di ricerca finalizzata, individuati dal comitato scientifico ai sensi dell', comma 5, lettera a), del presente regolamento. 2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono espletate senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti degli organi di gestione dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di orari di lavoro, nè l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa connessa al programma scientifico; possono bensì essere svolti in luoghi diversi dall'Istituto. 3. Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono interamente a carico dei contributi accreditati all'Istituto superiore di sanità nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al precedente , ovvero dei fondi di cui all' della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché dei fondi all'uopo stanziati dall', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 4. Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati che abbiano presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di apposito avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo dell'Istituto e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico. 5. La valutazione di idoneità basata sul curriculum, sui titoli o su un eventuale colloquio è operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dal direttore dell'Istituto e composta dal direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualità di presidente, e da due ricercatori; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario. 6. I compensi per gli incarichi suddetti, sono determinati dal responsabile scientifico in relazione alla speciale competenza richiesta, ai risultati da conseguire, ed alle classi retributive, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono inoltre essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, qualora la particolare natura dell'incarico o l'urgenza lo richiedano. 8. L'Istituto, altresì, procede - con le modalità di cui al presente articolo - ad assunzioni con contratto a termine di personale di ricerca, di personale tecnico e di personale amministrativo secondo le disposizioni vigenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-3

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Incarichi temporanei di collaborazione (Art. 3 Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'.) — Testo vigente | Portale Normativo