Art. 12
Acquisto di beni e servizi
In vigore dal 7 ago 2012
1. I laboratori e i servizi dell'Istituto superiore di sanità entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario provvedono alla ricognizione del proprio fabbisogno di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attività istituzionale. Al relativo coordinamento, sulla base di scale di priorità, prefissate dal direttore, in relazione alle risorse di bilancio, provvede apposita commissione nominata con provvedimento del direttore.
2. È vietato qualsiasi artificioso frazionamento di spesa relativa al medesimo oggetto.
3. La destinazione esclusiva alla ricerca scientifica dei beni è dichiarata dal direttore dell'Istituto, anche in relazione all'applicazione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. L'Istituto superiore di sanità provvede, altresi, direttamente alle forniture d'ufficio, valutando autonomamente la indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo.
5. Con successivo decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le modalità di cui all' della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è emanato apposito capitolato d'oneri generale disciplinante le forniture ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-12