Art. 5
Organi collegiali ed individuali
In vigore dal 7 ago 2012
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Il consiglio dei direttori di laboratorio ed il consiglio di laboratorio, continuano ad esercitare le funzioni di cui agli ed 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con l'esclusione, per il consiglio dei direttori di laboratorio, di quelle di cui all', comma 3, n. 4, della citata legge n. 519 del 1973.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-5