Art. 7
Comitato scientifico: composizione e funzioni
In vigore dal 7 ago 2012
1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità e dura in carica 3 anni. Esso è composto:
a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) da quindici esperti, anche stranieri, designati dal Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome, tra personalità scientifiche italiane ed eventualmente straniere;
c) da cinque esperti in rappresentanza del Ministero della sanità, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari sociali designati dai rispettivi Ministri;
d) dai direttori di dipartimento dell'Istituto;
e) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;
f) da tre rappresentanti di ruolo, eletti ogni tre anni, secondo le norme vigenti, da e fra il personale appartenente ai profili di ricercatore o tecnologo o profili superiori, uno per ognuna delle seguenti discipline:
mediche e biologiche;
chimiche e farmaceutiche;
fisiche e tecnologiche.
2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.
3. Il presidente del comitato invita alle riunioni esperti dell'Istituto, o esperti esterni anche con cittadinanza straniera, particolarmente competenti nelle materie in esame.
4. Il compenso per i componenti esterni del comitato scientifico è fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Il comitato scientifico:
a) esercita attività di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine a piani e programmi di attività e formula i pareri previsti dall', comma 7, lettera a);
b) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
c) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, laboratori e reparti;
d) esprime parere su quanto previsto dall', comma 1, in materia di accordi di collaborazione, nonché su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale;
e) esprime annualmente valutazione sull'attività di ciascun dipartimento, di ciascun laboratorio, di ciascun laureato facente parte del personale tecnico-scientifico, anche a contratto, avente livello professionale I, II, III, od equivalenti secondo i criteri che predetermina ogni due anni con riferimento ai parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale;
f) determina, ogni due anni, i criteri di valutazione di cui all', comma 7.
6. Il comitato si riunisce almeno 6 volte all'anno e può articolare i propri lavori anche per commissioni, nominate dal presidente, sentito il comitato stesso. Esse operano nelle materie e con le modalità individuate con il provvedimento di nomina. Per le modalità di funzionamento si applica il precedente , comma 4.
7. Il parere previsto dall', comma 1, in materia di accordi di collaborazione, viene reso da apposita commissione, costituita ai sensi del comma 6 del presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-7