Art. 6
Comitato amministrativo: composizione e funzioni
In vigore dal 7 ago 2012
1. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro della sanità; è presieduto dal Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato, rimane in carica per tre anni, ed è composto da sei esperti di riconosciuta competenza nei settori di attività dell'Istituto, anche estranei alla pubblica amministrazione dei quali:
a) due designati dal Ministro della sanità individuati tra i dipendenti dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente di ricerca e/o dirigente tecnologo;
b) uno designato dal Ministro del tesoro;
c) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome;
d) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. È, altresì, componente di diritto del comitato il direttore dell'Istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.
3. Il comitato si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal Ministro della sanità o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato quando ne ravvisi l'opportunità o su richiesta della maggioranza dei componenti.
4. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. Le delibere di cui al seguente comma 7, lettere a), b) e c), sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
6. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità assunto di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il comitato esercita le seguenti funzioni:
a) trasmette con proprio parere, sentito il comitato scientifico, i piani annuali e triennali delle attività per l'approvazione del Ministro;
b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro;
c) delibera la ripartizione dei fondi fra le strutture organizzative dell'Istituto, in funzione dei compiti alle stesse attribuite e dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività scientifiche istituzionali, apprezzati secondo i criteri di valutazione di cui all', comma 5, lettera e);
d) esprime parere sui regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;
e) esprime pareri in ordine agli accordi di collaborazione di cui all';
f) esprime parere sui concorsi da indire, con riguardo alla ripartizione dei posti, ai titoli ad alle materie di esame;
g) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanità o dal direttore dell'Istituto.
8. L'ordine del giorno va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima della seduta.
L'ordine del giorno e le deliberazioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto. L'accesso ai relativi documenti è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-6