Art. 2
Accordi di collaborazione
In vigore dal 7 ago 2012
1. Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente , comma 1, lettera i), indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.
2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attività svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.
3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.
5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-2