Art. 18

Servizi sociali per il personale

In vigore dal 7 ago 2012
1. Sono attivati, anche mediante convenzione e nel rispetto dell' della legge 23 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanità, un servizio di mensa per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei mesi, dei dipendenti dell'Istituto medesimo. 2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati è deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto che provvede a determinare il contributo - pari al costo dei servizi - da porre a carico dei dipendenti. 3. La gestione della mensa è affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa avente il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio. 4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre ai buoni pasto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-18

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