Art. 19

Attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 7 ago 2012
Attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario nazionale 1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale è deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto, sentito il comitato scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto. 2. A tal fine nei piani di attività dell'Istituto, viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare per ogni anno, i discenti cui sono rivolti, nonché la durata dei corsi stessi. 3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati sono, di volta in volta, approvati dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa deve contenere, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-19

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