Art. 14
Servizi a pagamento
In vigore dal 7 ago 2012
1. L'Istituto rende a pagamento servizi inerenti alle proprie funzioni. I predetti servizi e le relative tariffe sono determinati con provvedimento del Ministro della sanità, le tariffe devono essere non inferiori ai costi complessivi della prestazione, così come disposto dall', comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267.
2. Le tariffe delle analisi di revisione già determinate ai sensi del combinato disposto di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma precedente.
3. I servizi di cui trattasi sono resi solo a seguito del pagamento delle somme secondo la tariffa da parte degli interessati, senza farsi luogo a rimborso alcuno; a modifica di quanto disposto dall' del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-14