Art. 15

Servizi e spese in economia

In vigore dal 7 ago 2012
1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia entro il limite massimo di L. 150.000.000. 2. Le provviste in economia per l'acquisizione di beni e servizi per cui non sia possibile, per ragioni di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, provvedere altrimenti, sono eseguite mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità. 3. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare: a) acquisto di medicinali, sostanze chimiche, biologiche e radioattive, prodotti terapeutici, piante e semi; b) acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonché dei necessari mangimi e delle strutture per stabulazione; c) lavori urgenti di manutenzione dei locali adibiti ad uso dell'Istituto superiore di sanità, ivi compresi quelli di installazione di impianti tecnologici di qualsiasi genere; d) spese per congressi, conferenze, riunioni, convegni ed altre manifestazioni culturali e scientifiche; e) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di mezzi di trasporto; f) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni scientifiche di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; g) spese di rappresentanza e casuali; h) spese editoriali, di documentazione e di pubblicità, nonché lavori di traduzione e copia qualora l'Amministrazione non possa provvedere con proprio personale, da affidare unicamente ad imprese commerciali; i) spese postali, telefoniche e telegrafiche e relative a sistemi di trasmissione dati; l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e spese doganali; m) spese urgenti per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi; n) spese urgenti per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e la modifica di macchine per ufficio e apparecchiature scientifiche; o) spese relative a quant'altro occorra per il funzionamento dei laboratori e servizi dell'Istituto superiore di sanità. 4. Le provviste in economia di importo superiore a L. 5.000.000 debbono essere corredate da una relazione tecnica redatta dal laboratorio o servizio richiedente. Le provviste di importo superiore a L. 10.000.000 debbono, altresì, essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte del settore salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. 5. Ogni lavoro ed ogni acquisto eseguito in economia deve essere dichiarato regolarmente eseguito dal richiedente con certificato controfirmato dal direttore del laboratorio o servizio. Quando la spesa supera L. 50.000.000 i lavori e gli acquisti devono essere collaudati da una commissione di tre componenti. 6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520, concernente i servizi e le spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-15

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