Art. 24

Dotazioni organiche

In vigore dal 7 ago 2012
Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità, in applicazione dell', comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono costituite dai posti previsti in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni ed alle procedure previste dall' dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio l991, n. 171, di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1993.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-24

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