Art. 26

Disposizioni normative dell'Istituto superiore di sanità

In vigore dal 7 ago 2012
1. A norma di quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, l'Istituto superiore di sanità resta disciplinato dalle seguenti disposizioni: (ad eccezione del comma 3, n. 4, abrogato), 11, 15, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 50, 51, 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente: "Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità"; della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, concernente l'ospitalità presso l'Istituto superiore di sanità; della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva; decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità; decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1990, n. 157, concernente la modifica al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità; decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1990, n. 454, concernente modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528; decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1992, n. 286, concernente modifiche al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528; decreto del Ministro della sanità 11 gennaio 1993, efficacia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro della sanità DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 25, con esclusione degli , ottavo comma, 20 e 21, ai sensi della delibera n. 153/94 adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 13 dicembre 1994

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754#art-26

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