Art. 10

Destinazione dei membri ordinari alle sezioni e ripartizione degli affari

In vigore dal 15 giu 1976
Il Presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, stabilisce, con proprio decreto, la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione tra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso; in particolare alla terza sezione sono destinati gli esperti ed i rappresentanti del personale di cui alle lettere f) ed h) del precedente . Alla terza sezione sono assegnate le questioni riguardanti gli enti pubblici non economici. È facoltà del Presidente del Consiglio superiore, come dei presidenti di ciascuna delle tre sezioni, previa comunicazione al Presidente del Consiglio superiore, deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza concernenti la pubblica amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo