Art. 8

Decadenza

In vigore dal 15 giu 1976
I consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Presidente del Consiglio superiore su parere dell'adunanza generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-8

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