Art. 11
Membri straordinari
In vigore dal 15 giu 1976
Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo, oltre ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), g), h) dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
a) i legali rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza per i dipendenti pubblici per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza;
b) i presidenti degli enti pubblici, qualora non ne facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti ai rispettivi ordinamenti particolari e per le questioni riguardanti il trattamento economico e normativo del relativo personale;
c) il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione per gli affari relativi alla formazione o qualificazione del personale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-11